201910.09
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La lavoratrice in gravidanza: diritti e tutele

La legge stabilisce che le lavoratrici non possano essere licenziate dal momento del concepimento fino al compimento di un anno di età del bambino, se non in casi del tutto eccezionali.

Il divieto di licenziamento opera a prescindere dalla conoscenza dello stato di gravidanza e, quindi, anche nel caso in cui il datore di lavoro (e finanche la lavoratrice) non sapesse ancora dello “stato interessante” della propria dipendente: conta, in definitiva, la sola circostanza che l’atto di licenziamento cada in un momento successivo al concepimento. Ove la certificazione medica di cui la lavoratrice può munirsi attesti questo dato, il licenziamento è nullo e la lavoratrice avrà diritto alla restituzione del posto di lavoro con importanti conseguenze anche sotto il profilo economico: il pagamento, cioè, delle mensilità perdute dal momento dell’interruzione del rapporto di lavoro al momento della reintegrazione in servizio (lo ha ribadito, recentemente, anche la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza dell’11 gennaio 2017, n. 475).

Esistono tuttavia, come si accennava, dei casi in presenza dei quali il licenziamento è valido ed efficace anche se intimato durante il periodo di gravidanza. È bene precisare, però, che si tratta di casi tassativi, gli unici cioè che la legge considera idonei ai fini del licenziamento della lavoratrice madre:

  1. a) nel caso in cui ricorra una giusta causa di licenziamento: cioè quando la dipendente tenga un comportamento più grave di quello che determinerebbe un licenziamento disciplinare in assenza dello stato di gravidanza (Suprema Corte di Cassazione, sentenza del 26 gennaio 2017, n. 2004).
  1. b) nel caso di cessazione dell’attività dell’azienda cui la lavoratrice è addetta. In   questo caso va ricordato che tale deroga non opera invece nel caso di chiusura di un singolo reparto in cui è addetta la dipendente.
  1. c) nel caso di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di scadenza del rapporto di lavoro a termine;
  1. d) nel caso di esito negativo del periodo di prova.