Il pignoramento dei crediti di lavoro
Il pignoramento è lo strumento con il quale il lavoratore che sia creditore di somme – ad esempio di stipendi non pagati – ha la possibilità di pervenire al loro effettivo incasso, conseguendo perciò il pagamento, anche quando il datore di lavoro si rifiuti, purché abbia preventivamente ottenuto nei confronti dell’impresa una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Il pignoramento, tuttavia, non è automatico e soprattutto – va sempre ricordato – comporta un dispendio di tempo e di risorse da parte del lavoratore, perché richiede la individuazione dei beni dell’impresa da pignorare (ad esempio, dei conti correnti sui quali l’impresa abbia dei soldi da “bloccare”, attraverso il pignoramento, affinché siano poi assegnati al lavoratore) e, naturalmente, l’intervento di un giudice apposito – il giudice dell’esecuzione – cui spetta il compito di fornire una soluzione concreta al credito del dipendente, verificando la situazione e, se vi sono i presupposti, assegnandogli le somme pignorate o ponendo in vendita, nel suo interesse, i beni del datore di lavoro pignorati.
Per questi motivi, la soluzione migliore per rendere davvero utile e soprattutto per velocizzare al massimo la fase del pignoramento è certamente quella di svolgere per tempo un’attenta analisi economica del debitore: ad esempio, ricercandone i conti correnti bancari o individuandone i beni di proprietà (ad esempio, case, uffici, terreni, eccetera). Ciò può essere fatto sia con l’intervento di agenzie di servizi che svolgono proprio questo tipo di indagini, sia attraverso un’apposita istanza da rivolgere al Tribunale con il supporto di un avvocato.
Se per effetto di queste indagini siano stati trovati ad esempio dei conti correnti bancari, sarà possibile procede con il cosiddetto pignoramento presso terzi, attraverso il quale verrà “ordinato” alla banca o alle banche appunto di “bloccare” le somme presenti sul conto corrente del datore di lavoro (fino alla concorrenza, cioè nei limiti delle somme indicate nell’atto di pignoramento), cosicché queste possano essere oggetto del materiale pagamento “forzoso” in favore del lavoratore, a seguito della ordinanza di assegnazione del giudice. L’ordinanza di assegnazione è l’atto con il quale il giudice dell’esecuzione impone alle banche di versare al lavoratore le somme pignorate.
Si tratta, come appare chiaro, di una fase molto delicata che potrebbe anche essere del tutto infruttuosa per il lavoratore, perché presuppone: (i) che il lavoratore, come già detto, abbia ottenuto una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; (ii) in secondo luogo, che siano stati individuati utilmente dei beni da pignorare; (iii) in terzo luogo, che il datore non abbia alcun motivo per opporsi al pignoramento. Altrimenti, il pignoramento non potrà essere iniziato e, se iniziato, potrà concludersi negativamente per il dipendente.