201911.16
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Crediti di lavoro: il ricorso per decreto ingiuntivo

Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia regolarmente pagato al dipendente quanto dovuto per il lavoro svolto, il dipendente ha la possibilità di chiedere il riconoscimento del proprio diritto di credito attraverso l’intervento del giudice del lavoro, cioè avviando davanti a quest’ultimo con il supporto di un avvocato una vertenza (o causa di lavoro).

Infatti, una delle ragioni più frequenti delle cause di lavoro è proprio il mancato pagamento dei crediti nascenti dal rapporto di lavoro: dallo stipendio al lavoro straordinario svolto in un certo periodo, dalla tredicesima (la cosiddetta gratifica natalizia) al trattamento di fine rapporto, e così via.

Al riguardo, lo strumento giuridico più rapido per il riconoscimento del proprio diritto (di credito) è il ricorso per decreto ingiuntivo: tecnicamente, si parla di procedimento monitorio; il Giudice, infatti, se il credito è provato da un documento del datore di lavoro come ad esempio la busta paga, ingiunge (cioè impone) all’impresa di pagare quanto dovuto al suo dipendente tramite un provvedimento scritto che prende appunto il nome di “decreto ingiuntivo”, giacché contiene una ingiunzione al pagamento di una certa somma; il tutto, senza la necessità di fissare udienze e di convocare le parti davanti a sé, cioè senza la necessità che venga incardinato – si suole dire – il contraddittorio fra il lavoratore e il datore di lavoro dinanzi al Tribunale. Quest’ultima eventualità, a fronte di un decreto ingiuntivo, è destinata a verificarsi piuttosto solo quando l’impresa ritenga ingiusta la pretesa del lavoratore (ad esempio in quanto può dimostrare di aver già pagato i propri debiti) e decida perciò di fare opposizione al decreto ingiuntivo. In tal caso (appunto una mera eventualità), come si diceva, nascerà una causa di lavoro tra il datore e il lavoratore incentrata sulla fondatezza o meno – e quindi sull’esistenza o meno – del diritto di credito del dipendente.

Come è agevole intuire, il ricorso per decreto ingiuntivo rappresenta una condizione necessaria – cioè un passaggio indispensabile – per ottenere poi il concreto pagamento delle somme di denaro di cui si discute, che potrà avvenire spontaneamente (se vi sia la volontà del datore di lavoro di collaborare) oppure coattivamente (cioè anche contro la volontà del datore di lavoro).

Cosa accade infatti se, pur a fronte della concessione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (idoneo, cioè, a consentire il recupero forzoso delle somme in questione), l’impresa rifiuta di pagare? Accade comunemente che, nonostante il provvedimento di un giudice del lavoro, il datore scelga di non saldare i propri conti e il lavoratore rimanga creditore di quegli importi.

Ebbene, in simili casi, il dipendente avrà la possibilità di recuperare i soldi forzosamente, attraverso una specifica procedura: si tratta del procedimento esecutivo, anche noto come pignoramento.

Attraverso quest’ultimo è infatti possibile individuare ad esempio un conto corrente del datore di lavoro debitore e “congelare” le somme presenti sul conto: cioè bloccarle materialmente fin quando il giudice dell’esecuzione non le assegni al lavoratore creditore. La procedura del pignoramento, in effetti, se non vi siano opposizioni dell’impresa, termina in genere con la concreta assegnazione delle somme spettanti al dipendente.

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